Codice di Condotta

CODICE DI CONDOTTA DELL’ASSOCIAZIONE A.N.SV.I.

 

Art. 1 – Oggetto del Codice

Il presente Codice di Condotta stabilisce i principi etici, comportamentali e professionali che tutti i membri di A.N.SV.I. sono tenuti a rispettare, anche in conformità con la Legge 4/2013, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

 

Art. 2 – Principi Generali

I membri dell’Associazione devono:

– esercitare la propria attività con competenza, professionalità, diligenza e onestà.

– rispettare la dignità e i diritti dei clienti, dei colleghi e di terze parti.

– evitare comportamenti che possano nuocere all’immagine e alla reputazione dell’Associazione.

– assicurare il continuo aggiornamento professionale, come previsto dagli standard dell’Associazione.

 

Art. 3 – Doveri Professionali

I membri dell’Associazione devono:

– esercitare la propria attività in conformità alle normative vigenti e agli standard tecnici della professione.

– garantire la trasparenza e la correttezza nelle relazioni con i clienti.

– salvaguardare la riservatezza delle informazioni relative ai clienti, rispettando le normative in materia di protezione dei dati personali.

– evitare qualsiasi conflitto di interesse che possa compromettere l’imparzialità nell’esercizio delle funzioni professionali.

 

Art. 4 – Procedure Disciplinari

Le violazioni del presente Codice di Condotta sono soggette a provvedimenti disciplinari, graduati in base alla gravità del comportamento.

Le sanzioni previste sono: richiamo, sospensione e cancellazione dall’Associazione.

 

    1. Richiamo:

       

        • Il richiamo consiste in una comunicazione formale da parte del Consiglio Direttivo, con la quale si invita il membro a cessare il comportamento scorretto e a ripristinare la conformità al Codice di Condotta.

        • Il richiamo è adottato per infrazioni di lieve entità o per il primo comportamento non conforme.

    1. Sospensione:

       

        • La sospensione prevede l’interruzione temporanea dell’appartenenza all’Associazione e l’impossibilità di esercitare i diritti associativi per un periodo determinato dal Consiglio Direttivo, che va da un minimo di 1 mese a un massimo di 12 mesi.

        • La sospensione è applicata in caso di recidiva o per infrazioni di media gravità che compromettono la fiducia nell’integrità del membro.

    1. Cancellazione:

 

      • La cancellazione comporta la revoca definitiva dell’appartenenza all’Associazione e l’esclusione da qualsiasi attività associativa.

    • La cancellazione è disposta per comportamenti di grave violazione del Codice, per condotte contrarie ai principi etici fondamentali dell’Associazione o per recidive particolarmente gravi.
 

Art. 5 – Procedura per l’adozione delle sanzioni

 

    1. Segnalazione: le violazioni del Codice possono essere segnalate al Consiglio Direttivo da qualsiasi membro dell’Associazione o da terzi che abbiano avuto rapporti con il membro interessato.

    1. Istruttoria: il Consiglio Direttivo avvia una fase istruttoria, nella quale il membro coinvolto ha diritto di essere informato delle accuse e di fornire chiarimenti e prove a sua difesa.

  1. Decisione: al termine dell’istruttoria, entro 6 mesi dalla ricezione della segnalazione, il Consiglio Direttivo adotta una decisione motivata, indicando l’eventuale sanzione applicata.
 

Art. 6 – Pubblicazione e Diffusione

Il presente Codice di Condotta è pubblicato sul sito web dell’Associazione e reso disponibile a tutti i membri e a chiunque ne faccia richiesta.

 

Art. 7 – Modifiche al Codice

Eventuali modifiche al presente Codice di Condotta possono avvenire su iniziativa di Consiglieri o Soci e approvate dal Consiglio Direttivo.